NOTA INFORMATIVA
Obblighi previsti dal "Decreto Ronchi" in materia di rifiuti speciali non pericolosi individuati dai codici C.E.R. 08.03.09 e 20.01.04 e dalla tipologia 13.20
  • Tipologia del rifiuto speciale non pericoloso 13.20 (come allegato n.1 del D.M. 05/02/98)
    Gruppo cartucce per stampanti laser
    Contenitori toner per fotocopiatrici
    Cartucce a getto di inchiostro
    Cartucce nastro per stampanti ad aghi
  • Soggetti che sono tenuti al rispetto della normativa.
    Tutti i soggetti che producono i sopra descritti rifiuti speciali in locali e luoghi non adibiti a civile abitazione
  • Decorrenza dell'obbligo.
    A partire dall'01/01/1999 è fatto divieto di conferire in maniera indifferenziata al servizio ordinario di raccolta i sopracitati rifiuti.
  • Tempi di deposito temporaneo dei rifiuti speciali non pericolosi.
    Il termine di durata del deposito temporaneo dei rifiuti speciali non pericolosi è di 12 mesi se la quantità dei rifiuti non supera i 20 metri cubi nell'anno. Conseguentemente i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero e/o smaltimento con cadenza annuale.
  • Documenti indispensabili per non incorrere in sanzioni.
    E' necessario avere una copia del Formulario di Identificazione dei Rifiuti vidimato dall'Ufficio del Registro (simile al D.D.T.) debitamente riempita e firmata dal trasportatore, nonchè controfirmata dal destinatario sulla quarta copia.
  • Corretto smaltimento dei rifiuti speciali tipo 13.20.
    Consegnare i sopra detti rifiuti speciali, debitamente stoccati in appositi contenitori sigillati, ad imprese che svolgano attività di trasporto o raccolta di rifiuti non pericolosi. Queste imprese devono essere iscritte all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.
  • Sanzioni.
    Chiunque viola un divieto espressamente indicato nel piano regionale vigente è soggetto ad una sanzione pecuniaria da L. 5.000.000 a L. 15.000.000.
  • Detrazione della T.A.R.S.U.
    Dal 01/01/2000 i soggetti che sostengono dei costi per lo smaltimento dei rifiuti speciali, potranno avere diritto a detrazioni sulla T.A.R.S.U.; tali soggetti, per ottenere la riduzione della tassazione, dovranno inoltrare domanda entro il 31/12/2000 ai rispettivi comuni.

Fonti legislative

Decreto Legislativo n. 22 del 05/02/1997 "Legge Ronchi"
Decreto Legislativo n. 389 del 08/11/1997 "Legge Ronchi Bis"
Legge n. 426 del 09/12/1998"Legge Ronchi Bis"
Decreto Ministeriale del 05/02/1998
Legislazione Regionale in materia rifiuti speciali