- Tipologia
del rifiuto speciale non pericoloso 13.20 (come allegato n.1
del D.M. 05/02/98)
Gruppo cartucce per stampanti laser
Contenitori toner per fotocopiatrici
Cartucce a getto di inchiostro
Cartucce nastro per stampanti ad aghi
- Soggetti
che sono tenuti al rispetto della normativa.
Tutti i soggetti che producono i sopra descritti rifiuti speciali
in locali e luoghi non adibiti a civile abitazione
- Decorrenza
dell'obbligo.
A partire dall'01/01/1999 è fatto divieto di conferire
in maniera indifferenziata al servizio ordinario di raccolta
i sopracitati rifiuti.
- Tempi
di deposito temporaneo dei rifiuti speciali non pericolosi.
Il termine di durata del deposito temporaneo dei rifiuti speciali
non pericolosi è di 12 mesi se la quantità dei
rifiuti non supera i 20 metri cubi nell'anno. Conseguentemente
i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle
operazioni di recupero e/o smaltimento con cadenza annuale.
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- Documenti
indispensabili per non incorrere in sanzioni.
E' necessario avere una copia del Formulario di Identificazione
dei Rifiuti vidimato dall'Ufficio del Registro (simile al D.D.T.)
debitamente riempita e firmata dal trasportatore, nonchè
controfirmata dal destinatario sulla quarta copia.
- Corretto
smaltimento dei rifiuti speciali tipo 13.20.
Consegnare i sopra detti rifiuti speciali, debitamente stoccati
in appositi contenitori sigillati, ad imprese che svolgano attività
di trasporto o raccolta di rifiuti non pericolosi. Queste imprese
devono essere iscritte all'Albo Nazionale delle Imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti.
- Sanzioni.
Chiunque viola un divieto espressamente indicato nel piano regionale
vigente è soggetto ad una sanzione pecuniaria da L. 5.000.000
a L. 15.000.000.
- Detrazione
della T.A.R.S.U.
Dal 01/01/2000 i soggetti che sostengono dei costi per lo smaltimento
dei rifiuti speciali, potranno avere diritto a detrazioni sulla
T.A.R.S.U.; tali soggetti, per ottenere la riduzione della tassazione,
dovranno inoltrare domanda entro il 31/12/2000 ai rispettivi
comuni.
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